Descrizione
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2026.
IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEVE:
➢ risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
➢ sussistere al momento della presentazione della domanda;
➢ permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituirà per il Comune un'economia da utilizzare l'anno prossimo;
Sono esclusi
➢ gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
➢ i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
➢ i nuclei familiari dei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2. della L.R. N° 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
➢ i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
➢ coloro che ricevono, per gli stessi fini, contributi provenienti da programmi di intervento simili.